Conseguimento certificato di formazione consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose (CFP consulente ADR)

Destinatari

Individui residenti in stati aderenti all’accordo ADR (anche residenza normale) di almeno 18 anni di età


Norma di riferimento

Accordo ADR Allegato A Sezione 1.8.3
D. L.gs 35/2010
D.M. 27.9.2000 (tariffe)
D.D. 29 dicembre 2010
D.D. 4 marzo 2021 modificato ed integrato


Informazioni generali

Il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (Consulente ADR – DGSA) su strada, ferrovia e vie navigabili interne, è una figura obbligatoria che deve essere nominata presso tutte le imprese che eseguono operazioni di trasporto, carico, scarico, riempimento, imballaggio e spedizione di merci pericolose. Il Consulente ADR (DGSA) deve possedere adeguate conoscenze sui rischi inerenti le attività di trasporto, carico e scarico delle merci pericolose e sulle specifiche disposizioni normative vigenti in materia.
L’adeguata formazione è attestata dal rilascio di un certificato CFP (certificato di formazione professionale) che si consegue all’esito positivo di una prova d’esame da sostenersi presso una commissione costituita da Dirigenti e Funzionari tecnici del M.I.T. in servizio presso gli uffici periferici della Motorizzazione Civile nei quali le commissioni stesse sono istituite (vedi sezione Commissioni d’Esame e Sessioni).
Per sostenere l’esame e quindi per conseguire il CFP (certificato di formazione professionale) consulente non è previsto il possesso di alcun titolo di studio, né risulta obbligatoria la frequenza di corsi di formazione.
Il CFP del consulente ha validità quinquennale.
Il CFP (certificato di formazione professionale) del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose può essere conseguito in relazione a determinate classi di merci pericolose:

  • classe 1 (S1 – esplosivi),
  • classe 2 (S2 – gas),
  • classe 7 (S7 – materie radioattive),
  • classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (SV – classi varie),
  • nn. UN 1202, 1203, 1223, 3475, e UN 1268 o 1863 (SP – prodotti petroliferi);

nonché in relazione ad una o più modalità di trasporto:

  • stradale,
  • ferroviaria,
  • per via navigabile interna

I candidati che intendono conseguire il certificato di formazione per la modalità del trasporto per le vie navigabili interne debbono presentare la domanda alla commissione di esame istituita presso l’UMC di Roma.
In caso di assenza all’esame, il candidato può ripresentarsi alle successive prove facendone richiesta in carta semplice senza pagare alcun diritto.
Nel caso di esito negativo della prova sostenuta, il candidato potrà sostenere una successiva prova  producendo una nuova domanda d’esame corrispondendo l’imposta di bollo e la stessa tariffa dovuta per l’ammissione a una nuova sessione d’esame.


Domanda d’Esame – modalità di presentazione 

La domanda dovrà essere:

  • redatta in conformità all’appendice A dell’allegato al DD 29.12.2010, come modificato dal DD 4.3.2021 (vedi sezione Modulistica);
  • firmata digitalmente o accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • inoltrata esclusivamente tramite PEC agli indirizzi degli Uffici sede di Commissione, unitamente alla copia della ricevuta dell’assolvimento dell’imposta di bollo, effettuato mediante versamento PAGOPa, e la copia delle attestazioni/ricevute di pagamento dei diritti dovuti corrispondenti alla tariffa A1 – Diritto di ammissione ad una sessione di esame, per candidati che non siano già titolari di un certificato (vedi sezione Tariffe).

Gli originali delle attestazioni/ricevute di pagamento dei prescritti diritti devono essere prodotti preliminarmente all’inizio della seduta di esame e, in assenza, il candidato non potrà sostenere la prova.
La domanda, oltre alle generalità ed al recapito del candidato, deve contenere:

  1. la categoria di certificato per cui viene richiesto di sostenere l’esame;
  2. la specializzazione, o le specializzazioni per le quali si intende sostenere l’esame;
  3. la dichiarazione di non avere allo stesso tempo presentato analoga richiesta di esame presso un altro ufficio dell’amministrazione od un altro Paese della UE.

La presentazione della formalità all’Ufficio deve essere effettuata direttamente dall’interessato.
All’esame il candidato dovrà presentarsi con un documento d’identità in corso di validità.


Commissioni d’esame e Sessioni programmate

  • Commissioni d’Esame DGT Nord Est:
  • COMMISSIONE VENETO presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Venezia;
    Indirizzo PEC umc-venezia@pec.mit.gov.it
  • COMMISSIONE EMILIA-ROMAGNA presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Bologna;
    Indirizzo PEC umc-bologna@pec.mit.gov.it
  • COMMISSIONE MARCHE presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Ancona
    Indirizzo PEC unc-ancona@pec.mit.gov.it

Sessioni d’esame
Commissione VENETO
1^ Sessione: primaverile (la data è consultabile nella sezione del sito DGT Nord Est dell’Ufficio della motorizzazione-civile di Venezia )
2^ Sessione: autunnale (la data è consultabile nella sezione del sito DGT Nord Est dell’Ufficio della motorizzazione-civile di Venezia )

Commissione EMILIA ROMAGNA
1^ Sessione: primaverile (la data è consultabile nella sezione del sito DGT Nord Est dell’Ufficio della motorizzazione civile di Bologna )
2^ Sessione: autunnale (la data è consultabile nella sezione del sito DGT Nord Est dell’Ufficio della motorizzazione civile di Bologna )

Commissione MARCHE
1^ Sessione: primaverile (la data è consultabile nella sezione del sito DGT Nord Est dell’ufficio della  motorizzazione civile di Ancona )
2^ Sessione: autunnale (la data è consultabile nella sezione del sito DGT Nord Est dell’ufficio della  motorizzazione civile di Ancona )

Pertanto, le istanze complete di tutta la documentazione devono pervenire entro 30 giorni dalla data d’esame presso l’Ufficio che svolge l’esame.


Modulistica 


Tariffa

Per l’ammissione ad una sessione di esame, per candidati che non siano già titolari di un certificato 

  • PAGOPA codice codice N019 – “Imposta di bollo”
  • Diritti di tesoreria Capo XV – Capitolo 2454/09 (Art. 9)- bonifico bancario IBAN Tesoreria Provinciale dello Stato, euro 123,95 Tariffa A1 –

Per il rilascio del certificato

  • PAGOPA codice codice N019 – “Imposta di bollo”
  • Diritti di tesoreria
  • Capo XV – Capitolo 2454/09 (Art. 9) – bonifico bancario IBAN – Tesoreria Provinciale dello Stato, euro 5,16 Tariffa A4

I versamenti dei diritti possono essere eseguiti, alternativamente:

  • presso la Banca D’Italia, Capo 15 – Capitolo 2454 – articolo 9, intestato al “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento mobilità sostenibile” con la seguente causale “Partecipazione agli esami per il conseguimento (o rinnovo) del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose”;
  • mediante c/c postale intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato  da intendersi riferita alla propria residenza oppure alla sede della Commissione di esame prescelta, con la causale: “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento mobilità sostenibile – Capo 15 – Capitolo 2454 – articolo 9” – “Partecipazione agli esami per il conseguimento (o rinnovo) del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose”.

Il versamento dei diritti e dell’imposta di bollo per il rilascio del certificato possono essere corrisposti sia contestualmente alla domanda d’esame che successivamente al sostenimento della prova.