Integrazione/estensione validità’ certificato di formazione consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose (CFP consulente ADR)

Destinatari

Individui residenti in stati aderenti all’accordo ADR (anche residenza normale) di almeno 18 anni di età


Norma di riferimento

Accordo ADR Allegato A Sezione 1.8.3
D. L.gs 35/2010
D.M. 27.9.2000 (tariffe)
D.D. 29 dicembre 2010
D.D. 4 marzo 2021 modificato ed integrato


Informazioni generali

Il consulente ADR (DGSA), già titolare di CFP può richiedere l’ammissione all’esame per conseguire ulteriori specializzazioni e/o modalità di trasporto. 

L’estensione ad una nuova specializzazione o ad un nuovo modo di trasporto, richiesta durante il periodo di validità del CFP posseduto, non determina l’aggiornamento della data di validità del certificato computata a partire dalla data dell’esame integrativo in quanto il nuovo CFP verrà rilasciato con la data di scadenza del certificato già posseduto. 

Se il candidato richiede l’integrazione di una o più specializzazioni (diversa dai prodotti petroliferi) per una modalità di trasporto già posseduta, dovrà risolvere i questionari relativi a tutte le nuove specializzazioni richieste; lo studio del caso riguarderà invece solo una delle specializzazioni fra le nuove richieste, per la modalità di trasporto posseduta, a scelta dalla commissione. 

Qualora il candidato chieda l’integrazione di una o più specializzazioni e la contemporanea estensione per una modalità di trasporto non posseduta, dovrà risolvere i questionari relativi alla nuova modalità di trasporto ed a tutte le nuove specializzazioni richieste; lo studio del caso riguarderà una delle specializzazioni fra le nuove richieste, per la modalità di trasporto posseduta o per quella richiesta, a scelta dalla commissione. 

Se il certificato già posseduto è relativo alla sola specializzazione riguardante i prodotti petroliferi ed il candidato intende svolgere l’esame di integrazione ad una o più delle altre specializzazioni (SV, S1, S2 o S7) dovrà svolgere la prova con le stesse modalità previste per il primo rilascio. Se il candidato richiede l’integrazione della specializzazione prodotti petroliferi deve risolvere esclusivamente i questionari relativi a tale specializzazione. 

In caso di assenza all’esame, il candidato può ripresentarsi alle successive prove facendone richiesta in carta semplice senza pagare alcun diritto. 

Nel caso di esito negativo della prova sostenuta, il candidato potrà sostenere una successiva prova  producendo una nuova domanda d’esame corrispondendo l’imposta di bollo e la stessa tariffa dovuta per l’ammissione a una nuova sessione d’esame. 

Non è possibile sostenere la prova d’esame per estendere la validità del certificato posseduto ad altre modalità e/o specializzazioni e contemporaneamente rinnovarlo. 


Domanda d’Esame – modalità di presentazione 

La domanda dovrà essere:

  • redatta in conformità all’appendice A dell’allegato al DD 29.12.2010, come modificato dal DD 4.3.2021 (vedi sezione Modulistica);
  • firmata digitalmente o accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • inoltrata esclusivamente tramite PEC agli indirizzi degli Uffici sede di Commissione, unitamente alla copia della ricevuta dell’assolvimento dell’imposta di bollo, effettuato mediante versamento PAGOPa e la copia delle attestazioni/ricevute di pagamento dei diritti dovuti corrispondenti alla tariffa A2 – Diritto di ammissione ad una sessione di esame, per candidati che non siano già titolari di un certificato (vedi sezione Tariffe).

Gli originali delle attestazioni/ricevute di pagamento dei prescritti diritti devono essere prodotti preliminarmente all’inizio della seduta di esame e, in assenza, il candidato non potrà sostenere la prova.
La domanda, oltre alle generalità ed al recapito del candidato, deve contenere:

  1. la categoria di certificato per cui viene richiesto di sostenere l’esame;
  2. la specializzazione, o le specializzazioni per le quali si intende sostenere l’esame;
  3. l’indicazione del possesso del precedente certificato di formazione professionale in corso di validità, con la precisazione della categoria e delle specializzazioni, nonché dello Stato da cui è stato rilasciato;
  4. la dichiarazione di non avere allo stesso tempo presentato analoga richiesta di esame presso un altro ufficio dell’amministrazione od un altro Paese della UE.

La presentazione della formalità all’Ufficio deve essere effettuata direttamente dall’interessato.
All’esame il candidato dovrà presentarsi con un documento d’identità in corso di validità.


Commissioni d’esame e Sessioni programmate

  • Commissioni d’Esame DGT Nord Est:
  • COMMISSIONE VENETO presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Venezia;
    Indirizzo PEC umc-venezia@pec.mit.gov.it
  • COMMISSIONE EMILIA-ROMAGNA presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Bologna;
    Indirizzo PEC umc-bologna@pec.mit.gov.it
  • COMMISSIONE MARCHE presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Ancona
    Indirizzo PEC unc-ancona@pec.mit.gov.it

Sessioni d’esame
Commissione VENETO
1^ Sessione: primaverile (la data è consultabile nella sezione del sito DGT Nord Est dell’Ufficio della motorizzazione-civile di Venezia )
2^ Sessione: autunnale (la data è consultabile nella sezione del sito DGT Nord Est dell’Ufficio della motorizzazione-civile di Venezia )

Commissione EMILIA ROMAGNA
1^ Sessione: primaverile (la data è consultabile nella sezione del sito DGT Nord Est dell’Ufficio della motorizzazione civile di Bologna )
2^ Sessione: autunnale (la data è consultabile nella sezione del sito DGT Nord Est dell’Ufficio della motorizzazione civile di Bologna )

Commissione MARCHE
1^ Sessione: primaverile (la data è consultabile nella sezione del sito DGT Nord Est dell’ufficio della  motorizzazione civile di Ancona )
2^ Sessione: autunnale (la data è consultabile nella sezione del sito DGT Nord Est dell’ufficio della  motorizzazione civile di Ancona )

Pertanto, le istanze complete di tutta la documentazione devono pervenire entro 30 giorni dalla data d’esame presso l’Ufficio che svolge l’esame.


Modulistica 


Tariffa

Per l’ammissione ad una sessione di esame, per candidati che non siano già titolari di un certificato 

  • PAGOPA codice codice N019 – “Imposta di bollo”
  • Diritti di tesoreria -Capo XV – Capitolo 2454/09 (Art. 9)- bonifico bancario IBAN Tesoreria Provinciale dello Stato, euro 103,29 Tariffa A2

Per il rilascio del certificato

  • PAGOPA codice codice N019 – “Imposta di bollo”
  • Diritti di tesoreria
  • -Capo XV – Capitolo 2454/09 (Art. 9)- bonifico bancario IBAN Tesoreria Provinciale dello Stato, euro 5,16 Tariffa A4

I versamenti dei diritti possono essere eseguiti, alternativamente:

  • presso la Banca D’Italia, Capo 15 – Capitolo 2454 – articolo 9, intestato al “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento mobilità sostenibile” con la seguente causale “Partecipazione agli esami per il conseguimento (o rinnovo) del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose”;
  • mediante c/c postale intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato  da intendersi riferita alla propria residenza oppure alla sede della Commissione di esame prescelta, con la causale: “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento mobilità sostenibile – Capo 15 – Capitolo 2454 – articolo 9” – “Partecipazione agli esami per il conseguimento (o rinnovo) del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose”.

Il versamento dei diritti e dell’imposta di bollo per il rilascio del certificato possono essere corrisposti sia contestualmente alla domanda d’esame che successivamente al sostenimento della prova.