Oggetto

Conseguimento della patente di guida B96.


Destinatari

Soggetti residenti in Italia (anche residenza normale) di almeno 18 anni


Norma di riferimento

Artt. 115, 116, 118-bis, 119, 120, 121, 122, 126 del Codice della Strada.

Circ.prot. 28824 del 19.09.2019


Contenuto

Presentare il Mod. TT2112 (scaricabile dal sito www.ilportaledellautomobilista.it) compilato e firmato, completo della seguente documentazione:

  • ricevuta del certificato medico dematerializzato rilasciata da un medico abilitato con data non anteriore a 3 mesi (medico monocratico) o 6 mesi (commissione medica locale) alla data di presentazione dell’istanza (solo se il conseguimento della patente B96 è contestuale al conseguimento della patente B)
  • copia fronte/retro documento di identità in corso di validità
  • copia del codice fiscale o del tesserino sanitario attestante il codice fiscale in caso non si presenti copia del CIE come documento di identità
  • copia fronte/retro della patente guida se già posseduta
  • copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno (cittadini extra UE) e originale in visione oppure della ricevuta di rinnovo o primo rilascio del permesso di soggiorno
  • ricevute del pagamento PagoPA della prescritta tariffa (vedi sezione tariffa).

La presentazione della formalità all’Ufficio può essere effettuata direttamente dall’interessato o dai soggetti legittimati o, eccezionalmente, da parte di un soggetto delegato dall’intestatario tramite l’apposito modulo di delega  nel rispetto della Legge 264/91.

Pe le modalità di presentazione della domanda di conseguimento consultare la relativa sezione dell’UMC di riferimento

Dopo 15 giorni dalla presentazione della formalità è possibile richiedere la prenotazione dell’esame di teoria (quiz informatizzato). E possibile effettuare al massimo due prove d’esame nell’arco dei 6 mesi dalla data di protocollo della pratica.

Pe le modalità di prenotazione degli esami teorici consultare la relativa sezione dell’UMC di riferimento

All’esito favorevole dell’esame di teoria o a seguito della presentazione della domanda per chi non deve effettuare l’esame di teoria (in quanto già titolare di una patente di guida di categoria A1, A2, A, B1, B)  viene rilasciata l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), ritirabile nei giorni successivi a quello dell’esame di teoria. Sulla modalità di ritiro consultare la relativa sezione dell’UMC di riferimento. La prova pratica non può essere sostenuta prima di 30 giorni dal rilascio del foglio rosa. La validità del foglio rosa è pari a 12 mesi nell’arco dei quali è possibile effettuare al massimo 3 prove.

All’esame di teoria bisogna presentarsi con un documento d’identità in corso di validità.

All’esame pratico bisogna presentarsi con:

  • un documento d’identità in corso di validità,
  • il foglio rosa
  • la patente in originale se posseduta
  • il Mod. TT2112 completo di tutta la documentazione ove non sia già in possesso dell’amministrazione.
  • I cittadini extra UE devono presentare permesso di soggiorno o della carta di soggiorno e originale in visione oppure della ricevuta di rinnovo o primo rilascio del permesso di soggiorno
  • attestato delle guide certificate di cui all’art. 122, comma 5 bis del codice della strada (solo se contestuale al conseguimento della patente di categoria B)

L’esame di pratica di guida può essere svolto su un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio di massa massima autorizzata superiore 750 kg, tale che la massa massima autorizzata di tale complesso superi i 3500 kg ma non i 4250 kg.

Il predetto veicolo deve essere dotato di doppi comandi almeno per la frizione ed il freno e, al fianco del candidato, deve essere presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità.

I candidati, allievi di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica devono sostenere la prova pratica su veicolo intestato al titolare dell’autoscuola o al consorzio che ha costituito il centro di istruzione automobilistica, oppure dato in disponibilità alla scuola o al centro dall’allievo, da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio, a condizione, ovviamente, che il veicolo trattore sia munito di doppi comandi almeno per la frizione o il freno (o almeno solo per il freno, qualora il veicolo sia dotato di cambio automatico).

Può essere dato in disponibilità dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica anche solo il rimorchio utile per conseguire la categoria B96.

Se tutto il complesso o solo uno dei due veicoli costituenti il complesso è dato in disponibilità da un terzo, occorre esibire una dichiarazione di consenso all’uso del parte del proprietario del veicolo stesso in favore dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica.

I candidati privatisti possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli muniti di doppi comandi delle autoscuole o locati da società di noleggio senza conducente.

Nel caso in cui il candidato privatista si avvalga di veicolo locato da impresa di noleggio senza conducente, in sede di esame si dovrà acquisire agli atti una copia del contratto di noleggio del veicolo su cui verrà annotato il nome dell’accompagnatore che deve essere munito di abilitazione di istruttore di guida.

Qualora la patente sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla commissione medica locale.

Per le modalità di svolgimento dell’esame pratico consultare la relativa scheda o il seguente link


Tariffa

Il pagamento della prescritta tariffa (diritti e imposta di bollo) deve essere effettuato attraverso il canale PagoPA:

  • Certificato medico N019
  • Esame di teoria N067
  • Esame di pratica N019