Patente D1 – D

Oggetto

Conseguimento della patente di guida D1 o D.


Destinatari

Soggetti residenti in Italia (anche residenza normale) di almeno 21 anni (cat.D1 )

Soggetti residenti in Italia (anche residenza normale) di almeno 24 anni (cat. D). Il titolare di qualificazione CQC valida per il trasporto di persone può conseguire la categoria D già dal compimento di 21 anni.


Norma di riferimento

Artt. 115, 116, 118-bis, 119, 120, 121, 122, 126 del Codice della Strada.

Circ.prot. 28828/23.3.5 del 19.09.2019


Contenuto

Presentare il Mod. TT2112 (scaricabile dal sito www.ilportaledellautomobilista.it) compilato e firmato, completo della seguente documentazione:

  • ricevuta del certificato medico dematerializzato rilasciata da un medico abilitato con data non anteriore a 3 mesi (medico monocratico) o 6 mesi (commissione medica locale) alla data di presentazione dell’istanza
  • copia fronte/retro documento di identità in corso di validità
  • copia del codice fiscale o del tesserino sanitario attestante il codice fiscale in caso non si presenti copia del CIE come documento di identità
  • copia fronte/retro della patente guida se già posseduta
  • copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno (cittadini extra UE) e originale in visione oppure della ricevuta di rinnovo o primo rilascio del permesso di soggiorno
  • ricevute del pagamento PagoPA della prescritta tariffa (vedi sezione tariffa).

La presentazione della formalità all’Ufficio può essere effettuata direttamente dall’interessato o dai soggetti legittimati o, eccezionalmente, da parte di un soggetto delegato dall’intestatario tramite l’apposito modulo di delega  nel rispetto della Legge 264/91.

Pe le modalità di presentazione della domanda di conseguimento consultare la relativa sezione dell’UMC di riferimento

Dopo 15 giorni dalla presentazione della formalità è possibile richiedere la prenotazione dell’esame di teoria (quiz informatizzato). E possibile effettuare al massimo due prove d’esame nell’arco dei 6 mesi dalla data di protocollo della pratica.

Pe le modalità di prenotazione degli esami teorici consultare la relativa sezione dell’UMC di riferimento

All’esito favorevole dell’esame di teoria, viene rilasciata l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), ritirabile nei giorni successivi a quello dell’esame di teoria. Sulla modalità di ritiro consultare la relativa sezione dell’UMC di riferimento. La prova pratica non può essere sostenuta prima di 30 giorni dal rilascio del foglio rosa. La validità del foglio rosa è pari a 12 mesi nell’arco dei quali è possibile effettuare al massimo 3 prove.

All’esame di teoria bisogna presentarsi con un documento d’identità in corso di validità.

All’esame pratico bisogna presentarsi con:

  • un documento d’identità in corso di validità,
  • il foglio rosa
  • la patente in originale se posseduta
  • il Mod. TT2112 completo di tutta la documentazione ove non sia già in possesso dell’amministrazione.
  • I cittadini extra UE devono presentare permesso di soggiorno o della carta di soggiorno e originale in visione oppure della ricevuta di rinnovo o primo rilascio del permesso di soggiorno
  • Certificato di assicurazione in corso di validità
  • Il documento di circolazione del veicolo con revisione in corso di validità

L’esame di pratica di guida può essere svolto su un veicolo a quattro ruote di categoria D1 con massa limite

pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 ss.mm. (cronotachigrafo). Il predetto veicolo deve essere dotato di doppi comandi almeno per la frizione ed il freno e, al fianco del candidato, deve essere presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità.

L’esame di pratica di guida può essere svolto su un veicolo a quattro ruote di categoria D si svolge su un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 ss.mm. (cronotachigrafo). Il predetto veicolo deve essere dotato di doppi comandi almeno per la frizione ed il freno e, al fianco del candidato, deve essere presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità.

I candidati, allievi di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica devono sostenere la prova pratica su veicolo intestato al titolare dell’autoscuola o del centro di istruzione stessi.

I candidati, allievi di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica per il conseguimento della categoria D1 possono svolgere la prova pratica su veicolo dato in disponibilità alla scuola o al centro dall’allievo, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio.

I candidati al conseguimento della patente D1-D speciale possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli adattati di loro proprietà o di terzi che ne autorizzano l’uso, senza obbligo di doppi comandi dotato degli adattamenti prescritti dalla commissione medica locale

Per le modalità di svolgimento dell’esame pratico consultare la relativa scheda o il seguente link


Tariffa

Il pagamento della prescritta tariffa (diritti e imposta di bollo) deve essere effettuato attraverso il canale PagoPA:

  • Certificato medico N019
  • Esame di teoria N067
  • Esame di pratica N019