Patente D1E – DE

Oggetto

Conseguimento della patente di guida D1E – DE.


Destinatari

Soggetti residenti in Italia (anche residenza normale) titolari di patente D1 per patente D1E;   titolari di patente D per patente DE


Norma di riferimento

Artt. 115, 116, 118-bis, 119, 120, 121, 122, 126 del Codice della Strada.

Circ.prot. 28827 del 19.09.2019


Contenuto

Presentare il Mod. TT2112 (scaricabile dal sito www.ilportaledellautomobilista.it) compilato e firmato, completo della seguente documentazione:

  • ricevuta del certificato medico dematerializzato rilasciata da un medico abilitato con data non anteriore a 3 mesi (medico monocratico) o 6 mesi (commissione medica locale) alla data di presentazione dell’istanza
  • copia fronte/retro documento di identità in corso di validità
  • copia del codice fiscale o del tesserino sanitario attestante il codice fiscale in caso non si presenti copia del CIE come documento di identità
  • copia fronte/retro della patente guida
  • copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno (cittadini extra UE) e originale in visione oppure della ricevuta di rinnovo o primo rilascio del permesso di soggiorno
  • ricevute del pagamento PagoPA della prescritta tariffa (vedi sezione tariffa).

La presentazione della formalità all’Ufficio può essere effettuata direttamente dall’interessato o dai soggetti legittimati o, eccezionalmente, da parte di un soggetto delegato dall’intestatario tramite l’apposito modulo di delega  nel rispetto della Legge 264/91.

Pe le modalità di presentazione della domanda di conseguimento consultare la relativa sezione dell’UMC di riferimento

A seguito della presentazione della domanda  viene rilasciata l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), ritirabile nei giorni successivi a quello dell’esame di teoria. Sulla modalità di ritiro consultare la relativa sezione dell’UMC di riferimento. La prova pratica non può essere sostenuta prima di 30 giorni dal rilascio del foglio rosa. La validità del foglio rosa è pari a 12 mesi nell’arco dei quali è possibile effettuare al massimo 3 prove.

All’esame pratico bisogna presentarsi con:

  • un documento d’identità in corso di validità,
  • il foglio rosa
  • La patente di guida posseduta
  • il Mod. TT2112 completo di tutta la documentazione ove non sia già in possesso dell’amministrazione.
  • I cittadini extra UE devono presentare permesso di soggiorno o della carta di soggiorno e originale in visione oppure della ricevuta di rinnovo o primo rilascio del permesso di soggiorno
  • Certificato di assicurazione in corso di validità
  • Il documento di circolazione del veicolo con revisione in corso di validità

L’esame di pratica di guida  per la categoria di categoria D1E si svolge su un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva

L’esame di pratica di guida per la DE si svolge su un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

I predetti veicoli devono essere dotati di doppi comandi almeno per la frizione ed il freno e, al fianco del candidato, deve essere presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità.

I candidati, allievi di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica devono sostenere la prova pratica su veicolo intestato al titolare dell’autoscuola o al consorzio che ha costituito il centro di istruzione automobilistica.

I candidati, allievi di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica per il conseguimento della categoria D1E possono svolgere la prova pratica su veicolo dato in disponibilità alla scuola o al centro dall’allievo, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio.

Può essere dato in disponibilità dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica sia il complesso di veicoli anche solo o il veicolo trattore o il rimorchio utile per conseguire la categoria D1E. Se tutto il complesso o solo uno dei due veicoli costituenti il complesso è dato in disponibilità da un terzo, occorre esibire una dichiarazione di consenso all’uso del parte del proprietario del veicolo stesso in favore dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica.

Qualora la patente di categoria D1E o DE sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla commissione medica locale. Detti veicoli possono essere di loro proprietà o di terzi che ne autorizzano l’uso, senza obbligo di doppi comandi.

Nel caso di candidati titolare di patenti di categoria D1 o D il cui esame di teoria è stato effettuato anteriormente al 2 marzo 2015, devono essere poste, nel corso della prima fase della prova pratica, domande concernenti i seguenti argomenti:

– limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio;

– stabilità, tenuta di strada e ingombro del complesso dei veicoli;

– disposizioni generali sulla guida del complesso veicolare

Per le modalità di svolgimento dell’esame pratico consultare la relativa scheda o il seguente link


Tariffa

Il pagamento della prescritta tariffa (diritti e imposta di bollo) deve essere effettuato attraverso il canale PagoPA:

  • Certificato medico N019
  • Esame di teoria N067
  • Esame di pratica N019