Richiesta supporto audio e strumenti compensativi per DSA

Oggetto

Richiesta supporto audio e strumenti compensativi per soggetti affetti da DSA


Destinatari

Candidati al conseguimento di una patente di guida che debbono sostenere l’esame di teoria


Norma di riferimento

Circ.prot. 28819,28821,28822,28823,28825,28828  del 19.09.2019;28649 del 15.09.2021


Contenuto

Il supporto audio può essere richiesto solo dai candidati appartenenti alle seguenti categorie:

  1. privi di licenza di terza media;
  2. privi di cittadinanza italiana;
  3. che non hanno conseguito il titolo di studio equipollente alla licenza di terza media;
  4. affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti (in tal caso i candidati devono produrre certificazione medica da cui risultino affezioni che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi scritti e certificato rilasciato dalla commissione medica locale attestante che detti candidati possiedono i requisiti psicofisici indispensabili per il conseguimento della patente di guida).

I candidati che intendono fruire della possibilità di utilizzare i files audio devono produrre contestualmente o successivamente alla presentazione dell’istanza di conseguimento per la patente di guida:

  • istanza su apposito modello (vedi allegato) all’Ufficio della Motorizzazione corredata dal pagamento dell’imposta di bollo tramite pagamento PagoPA tariffa N019.
  • dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 10n. 445 di non aver conseguito la licenza di terza media o titolo equipollente, ovvero di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta da parte di candidati di cui alle lettere a), b) e c)

Ai candidati con diagnosi di DSA è accordata a titolo di strumento compensativo, una maggiorazione del tempo a disposizione per l’espletamento delle prove di controllo delle cognizioni teoriche per il conseguimento delle patenti di guida e per l’esame per il conseguimento o l’integrazione di una CQC.

La maggiorazione del tempo viene concessa a seguito della presentazione della certificazione DSA:

  • presso i medici dell’articolo 119 CdS, nel caso di candidati al conseguimento di una patente di guida, prima di concludere le operazioni per l’emissione del certificato medico dematerializzato;
  • Presso l’UMC o l’autoscuola, nel caso di candidati al conseguimento o integrazione di una CQC, prima di concludere la procedura di inserimento della domanda di esame

I candidati con certificazione DSA hanno diritto al supporto del file audio per la lettura dei quiz, senza necessità di ulteriori formalità

 la diagnosi di DSA può essere effettuata:

  • nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente (art. 3 L. 170 del 2010);
  • da ulteriori strutture o soggetti privati accreditati dalle Regioni (art. 1, co. 3, dell’Accordo). In tal caso, la certificazione deve essere firmata almeno da uno psicologo, o da un medico, componente dell’equipe medica multidisciplinare di cui devono disporre le predette strutture o soggetti, giusta previsione dell’art. 2, comma1, dell’Accordo;
  • da soggetti privati non accreditati, ma “autorizzati” o “riconosciuti” dalla Regione (art. 1, co. 4, Accordo): in tal caso in allegato alla certificazione DSA occorre produrre copia del provvedimento di autorizzazione o di riconoscimento da parte della Regione oppure un documento di convalida della certificazione rilasciato dal servizio pubblico

Ai candidati affetti da sordomutismo è data la possibilità di sostenere l’esame in forma orale. Tali candidati, per sostenere l’esame in forma orale, devono presentare apposita istanza in carta libera, nella quale dovranno altresì specificare se intendono farsi assistere, a loro spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell’Ente nazionale sordomuti.