Conversione patente da stato UE/SEE

Oggetto

Conversione di patente rilasciata da stato EU/SEE


Destinatari

Soggetti residenti in Italia (anche residenza normale) che vogliono convertire la patente rilasciata da un stato UE o SEE

I soggetti residenti in Italia in possesso di una patente UE/SEE senza limiti di validità amministrativa o con validità amministrative difforme alla 2006/126CE devono convertire la patente in Italiana trascorsi 2 anni dall’acquisizione della residenza normale in Italia


Norma di riferimento

Art. 136-bis del CDS

Direttiva 2006/126 CE


Contenuto

Presentare il Mod. TT2112 (scaricabile dal sito www.ilportaledellautomobilista.it) compilato e firmato, completo della seguente documentazione:

  • copia fronte/retro documento di identità in corso di validità
  • copia del codice fiscale o del tesserino sanitario attestante il codice fiscale in caso non si presenti copia del CIE come documento di identità
  • copia fronte/retro della patente guida estera
  • copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno (cittadini extra UE) e originale in visione oppure della ricevuta di rinnovo o primo rilascio del permesso di soggiorno
  • ricevute del pagamento PagoPA della prescritta tariffa (vedi sezione tariffa).
  • 2 fototessere non antecedenti ai 6 mesi, di cui una autenticata in caso di presentazione della domanda da parte di un delegato tranne nel caso in cui si presenta il certificato medico
  • ricevuta del certificato medico dematerializzato rilasciata da un medico abilitato con data non anteriore a 3 mesi (medico monocratico) o 6 mesi (commissione medica locale) alla data di presentazione dell’istanza ove ricorra il caso
  • se la patente estera da convertire è smarrita, allegare denuncia di smarrimento presso le Autorità italiane;
  • dichiarazione sostitutiva relativa all’acquisizione della residenza in Italia (modulo dichiarazione UE)

Non è possibile convertire patenti dell’Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall’art. 136 del Codice della Strada.

La presentazione della formalità all’Ufficio può essere effettuata direttamente dall’interessato o dai soggetti legittimati o, eccezzionalmente, da parte di un soggetto delegato dall’intestatario tramite l’apposito modulo di delega  nel rispetto della Legge 264/91.

Pe le modalità di presentazione della domanda di conseguimento consultare la relativa sezione dell’UMC di riferimento

La patente estera in originale verrà ritirata al momento della consegna della patente italiana

I cittadini possessori di patenti scadute da più di 5 anni o prive di scadenza o con scadenza amministrativa difforme residenti in Italia da più di 7 anni dovranno sottoporsi a esperimento di guida (vedi sezione Rinnov0)

N.B. visti le problematiche tecniche che si riscontrano nella conversione delle patenti di guida Francesi si richiede la presentazione di un certificato di autenticità della patente redatto dall’ente che ha rilasciato la patente o il consolato o la rappresentanza diplomatica in Italia.


Tariffa

Il pagamento della prescritta tariffa (diritti e imposta di bollo) deve essere effettuato attraverso il canale PagoPA:

  • CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI UE codice N003