Oggetto
Revisione tecnica della patente di guida
Destinatari
Soggetti destinatari da un provvedimento di revisione tecnica della patente
Norma di riferimento
Artt. 126-bis 128 del Codice della Strada.
Circ. prot. 673 del 11.01.2017
Contenuto
Presentare il Mod. TT746 (scaricabile dal sito www.ilportaledellautomobilista.it) compilato e firmato, completo della seguente documentazione:
- copia del Provvedimento di revisione patente inviato dalla Motorizzazione Civile
- copia fronte/retro documento di identità in corso di validità
- copia del codice fiscale o del tesserino sanitario attestante il codice fiscale in caso non si presenti copia del CIE come documento di identità
- copia fronte/retro della patente guida ovvero del documento di guida al momento in possesso (che potrebbe essere per esempio il permesso provvisorio rilasciato in attesa di duplicato)
- copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno (cittadini extra UE) e originale in visione oppure della ricevuta di rinnovo o primo rilascio del permesso di soggiorno
- ricevute del pagamento pagoPA della prescritta tariffa (vedi sezione tariffa).
- Se la patente di guida è sospesa: Provvedimento di sospensione (della Prefettura o della Motorizzazione) con relata di notifica di consegna della patente,
- Nei casi prescritti ricevuta del certificato medico dematerializzato rilasciata dalla COMMISIONE MEDICA LOCALE con data non anteriore 6 mesi alla data di presentazione dell’istanza
- in caso di smarrimento della patente di guida: denuncia di smarrimento della patente di guida (in originale oppure fotocopia più una dichiarazione di atto notorio di aver presentare la denuncia);
La documentazione per la presentazione della pratica sarà trattenuta presso l’ufficio per la predisposizione degli esami di teoria e guida
La presentazione della formalità all’Ufficio può essere effettuata direttamente dall’interessato o dai soggetti legittimati o, eccezionalmente, da parte di un soggetto delegato dall’intestatario tramite l’apposito modulo di delega nel rispetto della Legge 264/91.
Per le modalità di presentazione della domanda di conseguimento consultare la relativa sezione dell’UMC di riferimento
Gli uffici contatteranno i candidati per comunicare la data e l’ora degli esami di teoria e guida ai contatti indicati in domanda.
Al momento della presentazione dell’istanza di revisione, il titolare può chiedere di svolgere le prove d’esame per una delle categorie contenute nella sua abilitazione alla guida, sulla base delle equipollenze e gradualità stabilite dall’art. 125 c.d.s.
All’esito favorevole dell’esame di teoria solo per chi non è possesso della patente perché smarrita o sospesa viene rilasciata l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), ritirabile nei giorni successivi a quello dell’esame di teoria. Sulla modalità di ritiro consultare la relativa sezione dell’UMC di riferimento.
In caso di esito negativo, la patente di guida viene revocata, ai sensi dell’art. 130, comma 1, lettera b)
All’esame di teoria bisogna presentarsi con un documento d’identità in corso di validità. In caso di assenza verrà emesso un provvedimento di sospensione della patente di guida.
All’esame pratico bisogna presentarsi con:
- un documento d’identità in corso di validità,
- il foglio rosa (in caso di non possesso della patente)
- La patente in originale se posseduta
- I cittadini extra UE devono presentare permesso di soggiorno o della carta di soggiorno e originale in visione oppure della ricevuta di rinnovo o primo rilascio del permesso di soggiorno
- Certificato di assicurazione in corso di validità
- Il documento di circolazione del veicolo con revisione in corso di validità
In caso di assenza verrà emesso un provvedimento di sospensione della patente di guida
La prova pratica di revisione può svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi; in ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato deve essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122, comma 2, c.d.s.
Il titolare di patente delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, D1, D1E senza obbligo di cambio automatico che intende svolgere la prova pratica di revisione con veicolo dotato di cambio automatico, dovrà, nel caso di esito positivo di detta prova, richiedere il duplicato della patente, al fine di far iscrivere, in corrispondenza della categoria per la quale ha sostenuto la prova di revisione, il codice comunitario armonizzato “78”.
In caso di esito negativo, la patente di guida viene revocata, ai sensi dell’art. 130, comma 1, lettera b)
Qualora la patente sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla commissione medica locale.
Tariffa
Il pagamento della prescritta tariffa (diritti e imposta di bollo) deve essere effettuato attraverso il canale PagoPA:
- Certificato medico N017